Lavoro

Benefici contributivi: ecco il decreto con le violazioni e le sanzioni per le imprese

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 156 dell'8 luglio 2026) del Decreto n. 78 del 22 giugno 2026, sono state ufficialmente individuate le specifiche violazioni che d'ora in avanti impediranno ai datori di lavoro di fruire dei benefici normativi e contributivi.

Il provvedimento che dà concreta attuazione alla Legge n. 296/2006 (recentemente modificata dal Decreto PNRR quater (D.L. n. 19/2024),  introduce un principio di massima trasparenza ma anche di garanzia per le imprese. La perdita dei benefici, infatti, non è automatica al momento dell'ispezione, ma scatta solo ed esclusivamente quando le violazioni vengono accertate con provvedimenti definitivi, ovvero sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione.

Al contrario, la norma specifica che non si perdono i benefici se il procedimento penale si estingue per avvenuto adempimento della prescrizione obbligatoria (con relativo pagamento della sanzione) o tramite oblazione.

Resta ovviamente fermo il principio generale per cui, per accedere agli sgravi, l'azienda deve possedere un DURC regolare e applicare correttamente i contratti collettivi (CCNL) firmati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Il nuovo decreto introduce un sistema di sanzioni proporzionali alla gravità dell'illecito, che prevede il blocco delle agevolazioni da un minimo di 3 fino a un massimo di 24 mesi. Le esclusioni scattano per violazioni definitive in materia di sicurezza, lavoro nero, riposi e irregolarità con i lavoratori stranieri o la patente a crediti.