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Categoria:
Fiscale e Tributario

Con riferimento ai benefici sul gasolio per autotrazione, il rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel quarto trimestre dell’anno 2020, è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto. Lo ha previsto l’Agenzia delle Dogane con la nota n. 485862 del 29 dicembre 2020, con cui è stato specificato che in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020, per il godimento dell’agevolazione occorre utilizzare il Modello F24 con il CODICE TRIBUTO 6740. La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale può essere presentata dal 1° gennaio al 1° febbraio 2021.

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

-l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
-l’attività di trasporto persone svolta da: enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto; imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale; imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale; imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario;
-l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.