Categoria:
Fiscale e Tributario

Con le novità introdotte per gli investimenti effettuati dal 2023 al 2025 in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto in misura variabile a seconda dell’ammontare dell’investimento. In dettaglio, si modifica il comma 1051 della legge di Bilancio 2021, che individua i beneficiari dell’agevolazione, al fine di eliminare il riferimento alla data di scadenza del credito d’imposta.


Viene prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (art. 1, comma 44). In particolare:

A) per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016) effettuati dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
B) per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato B alla Legge 232/2016), vengono previste le seguenti aliquote:
- fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.