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Autotrasporti

Confartigianato Trasporti informa che, con circolare prot.300/A/3672/21/111/20/3 del 21/04/2021, il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni in merito alla questione sulla possibilità per un soggetto che ha presentato richiesta di rilascio della carta del conducente alla Camera di Commercio, di guidare un veicolo munito di tachigrafo digitale, nelle more del rilascio della carta stessa.

Il Ministero ritiene che non vi siano motivi ostativi, purchè venga rispettato l’obbligo di documentare l’attività di guida utilizzando la procedura di registrazione manuale prevista dall’art. 35, paragrafo 2 del Regolamento 165/2014, che disciplina le ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente.

La circolare precisa inoltre che il conducente potrà avvalersi di tale facoltà per un periodo massimo di 30 giorni e che in caso di controllo da parte di organi di polizia stradale dovrà esibire, oltre alle registrazioni manuali, anche la ricevuta della richiesta di rilascio della carta alla Camera di Commercio.

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