Il nuovo Decreto Infrastrutture-PNRR (D.L. n. 107/2026) ha reintrodotto misure straordinarie, valide dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, per agevolare l'accesso alla Cassa Integrazione in caso di sospensione o riduzione delle attività dovute alle ondate di calore.
La novità più rilevante riguarda i settori dell'edilizia, del lapideo e delle escavazioni: per questi comparti, i periodi di cassa integrazione richiesti per temperature estreme non verranno conteggiati nel limite massimo delle 52 settimane nel biennio mobile. Inoltre, l'accesso al trattamento è garantito anche alle aziende che hanno già esaurito il proprio plafond orario ordinario. Un altro grande vantaggio per le imprese è l'esonero dal pagamento del contributo addizionale per tutte le domande presentate in queste specifiche circostanze.
Per l'inoltro delle domande all'INPS, restano valide le indicazioni operative già fornite dall'Istituto con il messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025. Le imprese associate possono procedere richiedendo l'integrazione salariale principalmente attraverso due strade:
Sospensione per ordinanza della pubblica autorità: si attiva quando un provvedimento regionale o comunale vieta i lavori all'aperto nelle ore più calde. In questo caso l'iter è semplificato: il datore di lavoro non deve allegare l'atto alla domanda, ma può limitarsi a indicare gli estremi identificativi dell'ordinanza nella relazione tecnica, ottenendo la copertura per le ore e i periodi di stop indicati dal provvedimento.
Causale "Evento meteo" per temperature elevate: In assenza di un’ordinanza specifica da parte delle autorità, i datori di lavoro possono comunque richiedere l'integrazione salariale utilizzando la causale "Evento meteo per temperature elevate". L'INPS riconosce la prestazione quando la temperatura supera i 35°C. Tuttavia, la domanda può essere accolta anche con temperature pari o inferiori a questa soglia se si valuta la temperatura "percepita". Quest'ultima può essere influenzata da fattori aggravanti come l'esposizione diretta al sole, l’uso di macchinari che generano calore o l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale pesanti, come tute e caschi. Per questa seconda opzione, si ricorda che è fondamentale allegare una relazione tecnica dettagliata che descriva le attività svolte e il contesto ambientale.
Nota sulla Sicurezza: Queste misure straordinarie si affiancano agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Il datore di lavoro è infatti tenuto a valutare tutti i rischi legati alle temperature estreme, come lo stress termico, i colpi di calore o la disidratazione, etc.