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Emergenza COVID-19

Come previsto dal "Decreto Natale", l'utilizzo delle Mascherine FFP2 è obbligatorio solamente nei casi sotto riportati.

Non vi è l'obbligo di FFP2 per coloro che lavorano o accedono in Pubblici Esercizi, Servizi alla Persona, attività commerciali, ect.

Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4)

Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, è ripristinato, anche in zona bianca, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto, di cui all’art. 1 del d.P.C.M. 2 marzo 2021.

Dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (ad oggi 31 Marzo 2022), dando seguito alla previsione di carattere generale di cui al citato art. 1, comma 7, dello stesso d.P.C.M., che fa salve specifiche disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è fatto obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2:

- in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto o al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto.

In tutti questi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è anche vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

- per l’accesso e l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto di cui all’art. 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.