Comunicazione PEC amministratori
Con l'entrata in vigore del decreto legge n. 159 del 31 ottobre 2025, sono intervenute alcune modifiche e integrazioni che hanno meglio definito l’ambito soggettivo del suddetto obbligo e disciplinato più dettagliatamente gli aspetti relativi all’adempimento.
In attesa di ulteriori chiarimenti e/o indicazioni ministeriali o di Unioncamere, e comunque nelle more della emanazione della legge di conversione del summenzionato decreto legge, di seguito sono fornite alcune indicazioni operative.
Secondo una interpretazione letterale della CCIAA del D.L. n. 159/2025, l‘obbligo riguarda esclusivamente le figure:
- dell’amministratore unico oppure
- degli amministratori delegati oppure, in loro assenza,
- del presidente del consiglio di amministrazione
delle società di capitali (comprese le società consortili) e delle cooperative.
La norma trova applicazione anche per le imprese iscritte prima del 1° gennaio 2025 (entrata in vigore della Legge n. 207/2024).
Pertanto, attualmente, non risultano più obbligati:
- gli amministratori di società di capitali e cooperative diversi dall’amministratore unico e dagli amministratori delegati. Il presidente del consiglio di amministrazione è obbligato solo in mancanza di amministratori delegati
- i co-amministratori (carica AMM = AMMINISTRATORE) con o senza delega di poteri
- gli amministratori di società di persone (comprese tutte le società semplici)
- i liquidatori di qualsiasi soggetto giuridico
- i preposti di sede secondaria di società estera
- consorzi (anche con attività esterna)
- società di mutuo soccorso
- società tra professionisti e tra avvocati
- reti di imprese con soggettività giuridica
- GEIE
- associazioni
- fondazioni
- enti pubblici economici
- aziende speciali ex TUEL
- persone giuridiche private (PGP)
Fonte Camera di Commercio della Romagna
