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Comunicazione PEC amministratori

Con l'entrata in vigore del decreto legge n. 159 del 31 ottobre 2025, sono intervenute alcune modifiche e integrazioni che hanno meglio definito l’ambito soggettivo del suddetto obbligo e disciplinato più dettagliatamente gli aspetti relativi all’adempimento.

In attesa di ulteriori chiarimenti e/o indicazioni ministeriali o di Unioncamere, e comunque nelle more della emanazione della legge di conversione del summenzionato decreto legge, di seguito sono fornite alcune indicazioni operative.

Secondo una interpretazione letterale della CCIAA del D.L. n. 159/2025, l‘obbligo riguarda esclusivamente le figure:

  • dell’amministratore unico oppure
  • degli amministratori delegati oppure, in loro assenza,
  • del presidente del consiglio di amministrazione 

delle società di capitali (comprese le società consortili) e delle cooperative.

La norma trova applicazione anche per le imprese iscritte prima del 1° gennaio 2025 (entrata in vigore della Legge n. 207/2024).
Pertanto, attualmente, non risultano più obbligati:

  • gli amministratori di società di capitali e cooperative diversi dall’amministratore unico e dagli amministratori delegati. Il presidente del consiglio di amministrazione è obbligato solo in mancanza di amministratori delegati
  • co-amministratori (carica AMM = AMMINISTRATORE) con o senza delega di poteri
  • gli amministratori di società di persone (comprese tutte le società semplici)
  • liquidatori di qualsiasi soggetto giuridico
  • preposti di sede secondaria di società estera 
e gli amministratori (e i liquidatori) di
  • consorzi (anche con attività esterna)
  • società di mutuo soccorso 
  • società tra professionisti e tra avvocati
  • reti di imprese con soggettività giuridica
  • GEIE
  • associazioni
  • fondazioni
  • enti pubblici economici
  • aziende speciali ex TUEL
  • persone giuridiche private (PGP)

Fonte Camera di Commercio della Romagna