In data 13 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 30 contenente Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
L'articolo 2 prevede particolare tutele per i genitori di figli minori di anni 16 che si trovano nelle seguenti ipotesi:
- sospensione dell'attività didattica in presenza;
- infezione da SARS Covid-19 del figlio;
- quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il comma 1 dell'articolo 2 prevede la possibilità per tutti i lavoratori dipendenti genitori di figli minori di anni 16, in alternativa all'altro genitore, di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile per tutte le casistiche sopra riportate.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa in modalità agile non fosse possibile, il genitore di figlio minore di anni 14, può astenersi dal lavoro fruendo di un particolare congedo parentale con un'indennità a carico dell'Inps pari al 50% della retribuzione e con il riconoscimento della contribuzione figurativa (commi 2 e 3).
Il congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Nel caso, invece, di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni dove non possa essere svolta la prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione e senza contribuzione figurativa ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento (comma 5).
Il comma 6 riguarda alcune tipologie specifiche di lavoratori, ovvero:
- lavoratori iscritti alla gestione separata;
- lavoratori autonomi;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.
I lavoratori che rientrano in queste casistiche, in caso di figli minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 Euro settimanali.
Il bonus viene erogato tramite il libretto famiglia o direttamente al richiedente nei casi di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
La fruizione di questo bonus è incompatibile con il bonus asilo nido.
Le tutele sopra descritte vengono riconosciute per tutta la durata degli eventi sopra richiamati, sono tutte alternative l'una all'altra e non possono essere fruite contemporaneamente da entrambi i genitori (nello stesso giorno).
Il congedo parentale fruito dai genitori dall'01/01/2021 e fino alla data di entrata in vigore del presente D.L. (13/03/2021) può essere convertito su richiesta dei lavoratori a congedo Covid-19 se utilizzati per le motivazioni indicate nel Decreto e riportate in premessa. Il lavoratore avrà diritto al pagamento della differenza del congedo spettante e le giornate di congedo non verranno computate nel normale congedo parentale.
Per la presentazione delle domande di congedo e tutti gli aspetti operativi occorrerà attendere una circolare da parte dell'Inps.