Categoria:
Fiscale e Tributario

Con diverse risposte ad interpello, l’Agenzia delle entrate definisce il perimetro applicativo della norma di esenzione delle indennità COVID-19 contenuta nel D.L. “Ristori”. Come noto, l’articolo 10-bis, D.L. 137/2020 (cd “Ristori”), prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.

Con tale disposizione il legislatore ha voluto derogare al principio generale secondo cui costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità percepite a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi (articolo 6, c. 2, TUIR). La grave situazione economica causata dall’emergenza COVID-19, ha giustificato la non tassabilità dei contributi di qualunque natura erogati da chiunque in via eccezionale a seguito della pandemia, indipendentemente dalla modalità di fruizione, a favore di soggetti esercenti impresa, arte o professione e lavoratori autonomi.