Contributi ridotti per gli autonomi over 65: la riduzione vale anche per le pensioni contributive
Importante novità per artigiani, commercianti e coltivatori diretti ultra 65enni già titolari di pensione. L’INPS ha comunicato alle sedi territoriali (prot. 90058 del 13 ottobre) che la riduzione del 50% dei contributi prevista dall’art. 59, comma 15, della legge 449/1997 si applica anche ai pensionati con trattamenti interamente contributivi.
Si tratta di un cambio di rotta significativo rispetto al precedente orientamento dell’Istituto, che limitava l’agevolazione ai soli titolari di pensione calcolata con sistema retributivo o misto.
La decisione nasce dall’intervento della Cassazione (sentenza n. 3270/2025), che ha chiarito come il legislatore non abbia mai previsto distinzioni basate sul sistema di calcolo della pensione. La norma, infatti, riconosce a tutti gli autonomi ultra65enni già pensionati che continuano a lavorare la possibilità di dimezzare l’aliquota IVS, che scende dal 24% al 12%, con mantenimento della contribuzione per maternità e applicazione anche sulla quota eccedente il minimale.
L’ampliamento del beneficio riguarda quindi anche i pensionati con computo nella Gestione Separata, le lavoratrici in “Opzione Donna”, i titolari di pensione anticipata flessibile e in generale coloro privi di contribuzione al 31 dicembre 1995.
Resta però un requisito fondamentale: i contributi versati, seppur dimezzati, devono poter generare un supplemento di pensione. Per questo motivo l’agevolazione è riconosciuta solo ai pensionati con trattamento a carico delle gestioni autonome o dell’assicurazione generale obbligatoria.
Sono invece esclusi i pensionati Ipost, ex-Inpdap, ex-Enpals ed ex-FFSS, come già chiarito dall’INPS in precedenti messaggi. L’INPS emanerà a breve una circolare con le istruzioni operative.
