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Il comma 10-bis dell'articolo 11 prevede il differimento al 31/03/2021 di tutti i termini di invio delle domanda di cassa integrazione nonché delle domande di pagamento diretto da presentare all'INPS che scadevano il 31/12/2020.

L'articolo 19 proroga al 30/04/2021 la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere al lavoro agile con le forme di comunicazione in materia semplificata già previste dal D.L. 34/2020, ovvero senza bisogno di sottoscrivere l'accordo con il lavoratore ma con comunicazione telematica sul sito del Ministero del Lavoro con l'elenco dei lavoratori interessati e le date di inizio e fine della modalità agile.

L'articolo 22-sexies riprende, in materia di cuneo fiscale, l'ulteriore detrazione già resa permanente dall'articolo 1, comma 8 della legge di bilancio. La detrazione spetta quindi dall'01/01/2021 nei seguenti importi:

  • 960 euro, aumentati dal prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000,00 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000,00 euro ma non a 35.000,00 euro;
  • 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000,00 euro.

Se in sede di conguaglio scaturisse un recupero dell'ulteriore detrazione non spettante, i sostituti d'imposta dovranno provvedere al recupero di quanto non dovuto in 10 rate (precedentemente erano 8).