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Fiscale e Tributario, Emergenza COVID-19

È stato introdotto un nuovo credito d’imposta del 60% sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Rispetto al precedente credito d’imposta( di cui all’ art.65 d.l.18/2020) previsto solo per botteghe e negozi (accatastati come c/1), la nuova generazione risulta più ampia includendo tutti gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e gli enti non commerciali. Ci sono tuttavia delle specifiche condizioni:

• i soggetti devono avere ricavi o compensi inferiori ad € 5.000.000,00 nel periodo d’imposta precedente (2019); tale limite non rileva per le strutture alberghiere e agrituristiche;

• per i soggetti locatari esercenti attività economica e’ inoltre previsto che nel mese di riferimento (marzo-aprile –maggio) abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Per il calcolo del fatturato si fa riferimento sempre alla circolare n.9/E 2020 dell’Agenzia delle entrate,ovvero bisogna considerare la data di effettuazione dell’operazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi. Il credito d’imposta e’ riconosciuto sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigiani agricole, di interesse turistico, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e di attività istituzionali per gli enti non commerciali. La norma richiede solo che l’immobile sia di uso non abitativo e non fa più riferimento alla categoria catastale come nel precedente credito d’imposta . L’agevolazione spetta, inoltre, in misura ridotta (30%) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito d’imposta e’ commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e, per le strutture turistico ricettive anche giugno. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap e non e’ cumulabile con il bonus botteghe e negozi del precedente Decreto cura Italia.

Quindi per i soggetti che non avevano potuto richiedere il bonus sotto forma di credito d’imposta nel mese di marzo 2020 in virtù del vecchio Decreto, poiché la propria attività non rientrava tra le attivita’ sospese dal DPCM 11/03/2020 allegati 1 e 2, o gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività non abitativi non erano dei c/1, ora potrebbero beneficiare del nuovo credito d’imposta al rispetto delle condizioni previste (calo del fatturato 50% e ricavi inferiori a 5.000.000,00 di euro). Per potere usufruire del nuovo credito d’imposta bisogna che i canoni siano stati pagati e se ne potrà beneficiare utilizzando il credito nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020 oppure in compensazione in f24.