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Energia

Approvato, nella conversione al DL Aiuti, l'emendamento proposto da Confartigianato: in caso di identità di fornitore di energia elettrica/gas tra il primo trimestre del 2019 e primi due trimestri del 2022, è il venditore, su richiesta del cliente finale, a fornire i dati per il calcolo sia dell’incremento che dell’ammontare della detrazione. Spetta ad ARERA definire il contenuto della comunicazione del venditore e le relative sanzioni in caso di mancata ottemperamento.

Si tratta di una semplificazione importante ai fini della fruibilità della detrazione. In calce il testo dell’emendamento approvato

per tutte le informazioni contattare Fabiola Foschi 0543.452844

ART. 2

3-bis. "Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore".