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In data 26 Gennaio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.21 il Decreto Flussi 2023 che prevede l’entrata in Italia, per motivi di lavoro stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, di cittadini non comunitari entro una quota massima di 82.705 unità.

Le quote vengono così suddivise:

- 38.705 unità sono riservate all'entrata di cittadini non comunitari con motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo (sono ivi comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo)

Si fa presente che delle 38.705 unità, la quota di 30.105 è riservata agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia, turistico-alberghiero, nonché, novità di quest'anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale.

- 44.000 unità sono invece riservate per l'entrata di cittadini non comunitari con motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Le istanze dovranno essere trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche:

- per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, previste agli artt. 3, 4 e 6 del D.P.C.M. 29 dicembre 2022, dalle ore 9,00 del 27 marzo 2023;

- per le categorie dei lavoratori di cui all’art. 3, c. 1, lett. b) - cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell’anno entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.

All'art. 9 del presente Decreto è stata inserita un importante novità.

Si rende necessario, prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro, che il datore di lavoro verifichi, presso il Centro per l'Impiego competente, ai sensi dell'art.22, c.2 D.Lgs n. 286/1998 (T.U. per l'immigrazione), che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero.

Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:

- il Centro per l'Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro 15 giorni lavorativi dalla data della domanda;

- il lavoratore segnalato dal Centro per l'Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;

- il lavoratore inviato dal Centro per l'Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il datore di lavoro dovrà quindi, tramite autocertificazione da allegare alla domanda di nulla osta al lavoro, dichiarare il verificarsi delle suddette circostanze.

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all'estero.