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La richiesta di nulla osta all'assunzione può essere presentata solo in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (attualmente: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina).

Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria, potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente.

L'impresa che effettua trasporti, ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, deve essere:

- iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

- iscritta la R.E.N.;

- in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.

La durata del contratto di lavoro sarà a tempo determinato della durata massima di un anno. Se, invece , il lavoratore è già in possesso del CQC, in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.

In caso di trasporti internazionali l'impresa, successivamente alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti e al rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno al lavoratore, dovrà richiedere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro il rilascio dell'Attestato del conducente.