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Il decreto Sostegni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/03/2021 è entrato in vigore il 23/03/2021 e riporta novità in materia di lavoro.

Ammortizzatori sociali causale COVID-19

Il Decreto proroga la cassa integrazione Covid-19, mantenendo la distinzione già prevista dalla legge di Bilancio tra trattamento ordinario e le restanti tipologie di ammortizzatore e potrà decorrere dall'01/04/2021. La misura di integrazione salariale può essere richiesta dai datori di lavoro senza l'applicazione di alcun contributo addizionale e potrà avere le seguenti durate massime:

  • per 13 settimane tra l’1 aprile e il 30 giugno 2021 in relazione al trattamento ordinario;
  • per 28 ulteriori settimane tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario o cig in deroga.

Una novità riguarda la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta dei trattamenti che sarà da effettuare attraverso il flusso telematico Uniemens-Cig.

Rapporti di lavoro a termine

Confermata per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato, al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni e prorogare la durata dei contratti in vista della stagione estiva. Il datore di lavoro può dunque rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.

Divieto di licenziamento

Confermato fino al 30 giugno 2021 il blocco dei licenziamenti in scadenza a fine marzo, con le deroghe già attualmente previste in caso di cessazione, fallimento o di accordo aziendale con il sindacato sulle uscite incentivate. Resta vietato fino al 31 ottobre 2021 il ricorso al licenziamento da parte delle aziende che non hanno strumenti ordinari di integrazione al reddito, e sono dunque beneficiari di cassa integrazione in deroga emergenziale o assegno ordinario.

Indennità lavoratori atipici, spettacolo, stagionali

Confermato il bonus, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo di quest'anno, pari nel complesso a 2.400 euro, per le seguenti categorie di lavoratori:

- stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

- in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

- intermittenti;

- autonomi occasionali;

- incaricati alle vendite a domicilio;

- dello spettacolo;

- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Sospensione pignoramenti

Viene prorogato al 30/04/2021 la sospensione dei pignoramenti su buste paga e pensione dove l’ente di riscossore sia l’Agenzia delle Entrate Riscossione o altri soggetti iscritti all’Albo di cui all’articolo 53 del DLGS 446/1997. La sospensione avrà effetto sulla busta paga del mese di marzo 2021.

Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità

Fino al 30/06/2021, per i lavoratori già individuati dall'articolo 26 del DL 18/2020, è previsto che, laddove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, i periodi di assenza dal servizio per malattia vengano considerati come ricovero ospedaliero e non vengano computati ai fini del periodo di comporto.