Categoria:
Fiscale e Tributario

Dal 1° gennaio 2020, le spese detraibili nella misura del 19% (articolo 15 del Tuir) dovranno essere effettuate con moneta elettronica, ossia attraverso strumenti di pagamento tracciabili, pena la perdita del beneficio stesso. A stabilirlo, il comma 679 dell’articolo 1 della legge di Bilancio (legge n. 160/2019).

La misura, come specificato nel successivo comma 680, non riguarda le detrazioni per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, fruibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato.
Si ricorda che sono detraibili ai sensi dell’articolo 15 del Tuir le spese sanitarie, interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili, spese per istruzione, spese funebri, spese per l'assistenza personale, spese per attività sportive per ragazzi, spese per intermediazione immobiliare, spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, erogazioni liberali, spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, spese veterinarie, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
La disposizione introdotta dalla legge di Bilancio che condiziona la detraibilità all’uso della moneta elettronica, considera strumenti tracciabili i versamenti bancari o postali o quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.