Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre
La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi ove si svolge detta attività, anche sulla base di contratti esterni.
Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Il comma 5 specifica, inoltre, che le verifiche sono effettuate secondo le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021 (attuativo dell’art. 9, comma 10, del D.L. n. 52/2021), provvedimento con il quale è stata istituita l’applicazione mobile “VerificaC19”.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi previsti.
A tale riguardo si pone, la questione relativa ai controlli. Infatti, mentre per i lavoratori dipendenti sarà il datore di lavoro a effettuare le verifiche circa il possesso della certificazione verde, per il lavoratore autonomo appare necessario un chiarimento su chi sia legittimato a richiedere l’esibizione del green pass.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere e sostituire il lavoratore per un periodo massimo di dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. Tali imprese hanno quindi a disposizione due possibilità:
- considerare il lavoratore privo di green pass assente ingiustificato fino alla presentazione del certificato verde, senza quindi procedere alla sospensione;
- valutare, decorsi 5 giorni di assenza, la sospensione del lavoratore per poi procedere con un contratto a termine per sostituzione. In tal caso la sospensione sarebbe, quindi, una condizione necessaria per stipulare il contratto a termine ( su questo aspetto siamo in attesa di ulteriori chiarimenti).
POSSIBILI SANZIONI
La sanzione amministrativa prevista è stabilita in euro da
La sanzione amministrativa prevista a carico dei datori di lavoro per il mancato controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 ai propri lavoratori, o di mancata adozione delle modalità organizzative entro il 15 ottobre, è stabilita in euro da 400 a 1.000.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
Dopo il ciclo completo di vaccinazione effettuato in Italia o in un paese dell’Unione o comunque con la somministrazione di un vaccino autorizzato dalle Agenzie del farmaco europea e italiana e ha validità di 12 mesi dall’ultima somministrazione;
Dalla somministrazione della 1° dose di vaccino, la validità sarà immediata e fino alla data prevista per la somministrazione della 2° dose;
Dopo la 1° dose di vaccino in caso si sia in possesso di una certificazione italiana di guarigione dal COVID 19 con validità di 12 mesi dall’ultima somministrazione;
Con l’esito negativo di un tampone rapido o molecolare.