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L'Inps, con la circolare 24 dell'11/02/2021, ha fornito i primi chiarimenti in merito all'applicazione dell'esonero alternativo alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale previsto dall'articolo 12 del D.L. 137/2020.

L'istituto ha chiarito che l'esonero in oggetto spetta solamente a chi avrebbe avuto astrattamente titolo di fruire delle sei settimane di ammortizzatori previste dal DL 137/2020 ma non le ha utilizzate.

Ricordiamo che le sei settimane di ammortizzatori previsti dal DL 137 spettavano solamente a chi avesse terminato le ulteriori 9 settimane previste dal DL 104/2020 o ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24/10/2020 che disponeva la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono quindi esclusi dal beneficio in oggetto coloro che non hanno utilizzato interamente le 9+9 settimane previste dal DL 104/2020, a meno che non appartenenti alle categorie di cui al DPCM del 24/10/2020, coloro che hanno fruito dell'esonero di cui all'articolo 3 del DL 104/2020 e coloro che hanno fruito degli ammortizzatori sociali previsti dal DL 137/2020.

L'esonero si sostanzia in uno sgravio contributivo pari ai contributi potenzialmente dovuti sulle ore di assenza per cassa integrazione fruite nel mese di giugno 2020.

L'applicazione del beneficio è subordinata all'approvazione della Commissione Europea, pertanto non è ancora applicabile.