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Con la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) viene prorogato e modificato l'esonero previsto per la quota inps (IVS) a carico dei lavoratori.

Di fatto l'art 1, commi 281 e 282, della Legge di Bilancio prevede per l'anno 2023 un esonero sulla quota IVS a carico del lavoratore, pari a:

- 2% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non supera l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima;

- 3% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non supera l’importo mensile di 1.923,00 euro, maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima.

L'esonero riguarda tutti i lavoratori dipendenti con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Per l'applicazione dell'esonero si rimane in attesa di apposita circolare Inps.