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L'Inps, con la circolare n. 56 del 12/04/2021, fornisce i primi chiarimenti in merito all'esonero contributivo previsto dalla Legge 178/2020 articolo 1 commi da 10 a 15.

L'esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che procedono con nuove assunzioni a tempo indeterminato o con trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Non rientrano nel campo di applicazione della norma, seppur stipulati a tempo indeterminato, i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, il lavoro intermittente e il personale con qualifica dirigenziale. L'esonero invece spetta in caso di somministrazione a tempo indeterminato.

Ancora, non rientrano nel campo di applicazione dell'esonero i rapporti con soggetti mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato (resta valido quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018 con sgravio pari al 50% per massimo 12 mesi) e l'assunzione di giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro (resta valido quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018 con sgravio pari al 100% per massimo 36 mesi e massimo 3.000 Euro annui).

Lo sgravio è pari al 100% dei contributi per un massimo di 36 mesi e di Euro 6.000,00 annui.

L'applicazione del beneficio in oggetto è subordinato all'approvazione da parte della commissione europea pertanto non è ancora applicabile.