Categoria:
Fiscale e Tributario

Il decreto n. 132 del 24 agosto 2020 modifica il Dm. 55/2013 che contiene le regole per l’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura elettronica per le pubbliche amministrazioni.. Il decreto entra in vigore il prossimo 6 novembre e individua i casi per cui le Pa possono rifiutare le fatture elettroniche, quelli in cui non possono comunque diniegare l’accettazione e le modalità di comunicazione all’emittente (cedente o prestatore di servizio) dell’eventuale avvenuto rifiuto

Al decreto ministeriale del 2013 è stato aggiunto l’articolo 2-bis che elenca le cause che determinano il rifiuto delle fatture elettroniche. Più precisamente i documenti non possono essere accettati da parte delle PA se:

  1. la fattura elettronica ricevuta si riferisce a una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
  2. nel documento è omessa o errata l’indicazione del Codice identificativo di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup);
  3. è omessa o errata l’indicazione del codice di repertorio
  4. non sono indicati correttamente i dati relativi al codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (Aic);
  5. è omessa o errata l’indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.