Consulenza Fiscale

Fondi pensione e contributi non dedotti

Tra i diversi adempimenti da porre in essere in vista del fine anno, va evidenziata in agenda, per chi aderisca ad una forma pensionistica complementare, la comunicazione entro il prossimo 31 dicembre dei contributi per cui non si sia beneficiato della deduzione fiscale. 

È utile ricordare, partendo dalla fase di contribuzione, che si ricomprendono fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo i versamenti alle forme previdenziali complementari nel limite di deducibilità annuale pari a 5.164,57 euro, ricomprendendo in tale plafond i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare.

Rientrano poi nel limite di deducibilità anche i contributi relativi ai familiari fiscalmente a carico. I “lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto 252/2005” (1° gennaio 2007), limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, possono, nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei 5 cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro. Pertanto, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile è di 7.746,86 euro, ricorrendo le condizioni per l’incremento.

Eventuali contributi versati in eccedenza rispetto al limite annuo di 5.164,57 euro, se dichiarati al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento, saranno esentati da tassazione in sede di erogazione della prestazione finale.