Categoria:
Fiscale e Tributario

È online nella sezione “l’Agenzia informa”, all’interno dell’area tematica “Fattura elettronica e corrispettivi telematici” la nuova guida “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”, che segue il provvedimento del 4 febbraio scorso, siglato dal direttore dell’Agenzia delle entrate Ruffini, in materia di integrazione delle fatture elettroniche sulle quali è dovuta l’imposta di bollo.

Con cadenza trimestrale, l’Agenzia effettua una ricognizione delle fatture elettroniche emesse da ogni soggetto Iva, al fine di verificare – in base ai dati presenti sulla fattura - il corretto assoggettamento all’imposta di bollo. A seguito di tale attività, l’Agenzia classifica le fatture in due elenchi:
- l’elenco A (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo
- l’elenco B (modificabile), contenente le fattura elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenuti all’interno della fattura avrebbero dovuto essere assoggettate.
La guida chiarisce innanzitutto quale data legata alle fatture elettroniche emesse verso privati o verso Pubbliche amministrazioni viene presa a riferimento per determinare il trimestre solare di competenza ai fini dell’attività di integrazione.
Per quanto riguarda le fatture verso privati, tale data è quella di consegna o di messa a disposizione del destinatario, presenti rispettivamente sulla “ricevuta di consegna” e sulla “ricevuta di impossibilità di recapito” che il sistema produce al termine dell’elaborazione di ciascuna fattura elettronica.

Per quanto riguarda l’elenco A, viene riportata la lista di fatture elettroniche emesse che contengono il valore “SI” nel campo “Bollo virtuale” presente nel file xml contenente la fattura e trasmesso al Sistema di interscambio.

Per quanto riguarda l’elenco B, viene riportata la lista di fatture elettroniche emesse senza assoggettamento a bollo, ma che configurano invece un documento soggetto a tale imposta (presenza di operazioni non soggette, non imponibili o esenti Iva, importo totale di tali operazioni superiore ad euro 77,47, assenza di indicazione di esonero dall’assoggettamento nei casi previsti dalla norma).
Non vengono considerate ai fini dell’elenco B le fatture elettroniche aventi determinati tipi documento (reverse charge interno, acquisto di servizi dall’estero, acquisto di beni intracomunitario, acquisto di beni di cui all’articolo 17, comma 2 del Dpr n. 633/1972, regolarizzazione a seguito di mancata ricezione fattura di acquisto) e le fatture elettroniche riportanti l’indicazione di determinati regimi fiscali (vendita sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, editoria, gestione servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta, intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972, agenzie viaggi e turismo)