Categoria:
Fiscale e Tributario

Se le somministrazioni di gas sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, a prescindere dal momento di fatturazione. Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E del 2022. Il documento di prassi si occupa non solo della riduzione dell’IVA per il gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, ma anche del credito d’imposta a favore delle imprese “gasivore” e non.