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Affari Generali, Emergenza COVID-19

Con l’articolo 13, che viene rubricato “Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza”, viene data completa attuazione all’articolo 78 del DL n. 34/2020 che, a sua volta, aveva modificato l’articolo 44 del DL n. 18/2020, prevedendo un’indennità per il mese di maggio pari a 1.000 euro per i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza private.

Per costoro infatti, il DM 28 marzo 2020, attuativo dell’articolo 44 del DL n. 18/2020, aveva previsto una indennità di 600 euro per il mese di marzo, stabilendone i criteri e le condizioni di erogazione, all’articolo 78, ha poi aumentato la dotazione del Fondo al fine di consentire l’attribuzione della medesima indennità per i mesi di aprile e maggio e, con il decreto del 29 maggio 2020, sono stati stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dal virus COVID-19, per il solo mese di aprile;

Per l’indennità di maggio si era, quindi, in attesa dell’emanazione di un ulteriore provvedimento.

Requisiti e modalità di attribuzione dell’indennità Riguardo ai requisiti l’articolo 13 richiama i contenuti del DI del 29 maggio 2020, stabilendo che ai soggetti che hanno già beneficiato delle indennità per le mensilità pregresse, la indennità di mille euro relativa al mese di maggio sarà erogata in via automatica.

I professionisti che non abbiano presentato domanda per le indennità dei mesi di marzo e aprile potranno presentare domanda per l’indennità del mese di maggio alla propria Cassa di appartenenza, entro il 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104, vale a dire entro il 14 settembre;

per costoro il termine richiesto per la cessazione dell’attività è esteso dal 30 aprile al 31 maggio 2020.

Si ritiene utile, pertanto riportare i requisiti previsti dal DI del 29 maggio 2020, adeguati secondo l’articolo 13 in commento.

Professionisti iscritti prima del 2019

Per i liberi professionisti iscritti alla relativa cassa professionale prima del 2019 i requisiti sono i seguenti:

➢ Aver conseguito per l’anno di imposta 2018 un reddito professionale non superiore a 35.000 euro.

➢ Aver conseguito nell’anno di imposta 2018 un reddito professionale superiore a 35.000 euro ed inferiore 50.000 euro purché:

• vi sia stata la cessazione dell’attività e chiusura della partita IVA nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020;

• vi sia stata una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, individuati secondo il criterio di cassa.

Professionisti iscritti nel periodo da 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020

Per i liberi professionisti iscritti alla relativa cassa professionale dal 2019 i requisiti sono i seguenti:

➢ Aver conseguito nel primo anno di iscrizione un reddito professionale non superiore a 35.000 euro.

➢ Aver conseguito nel primo anno di iscrizione un reddito professionale superiore a 35.000 euro ed inferiore 50.000 euro, purché vi stata cessazione dell’attività e chiusura della partita IVA nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.