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Categoria:
Fiscale e Tributario

Con l’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore sarà l’Ufficio dello stesso Registro, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che effettuerà i controlli sui requisiti degli Enti del Terzo Settore richiesti per l’iscrizione nel RUNTS e di quelli il cui esito è legato a specifiche responsabilità da parte degli organi di controllo interno. In caso di irregolarità, saranno applicate sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori che variano da 1.000 a 20.000 euro per violazione del divieto di distribuzione degli utili e delle norme sulla devoluzione del patrimonio residuo, nonché per il mancato o incompleto deposito nel Registro degli atti prescritti. La sanzione raddoppia se il fine dell’illecito è ottenere da terzi denaro o altre utilità.

L’iscrizione al RUNTS prevede che l’atto costitutivo e lo statuto contengano determinate disposizioni previste dal CTS. Occorrerà quindi verificare che lo statuto preveda quanto richiesto dal Codice e provvedere ai relativi adeguamenti. Al riguardo, si rileva che il termine per gli adeguamenti statutari approvati con i quorum dell’assemblea ordinaria scaduto lo scorso 31 ottobre 2020, è stato prorogato al 31 marzo 2020 dalla legge di conversione del decreto Covid (D.L. n. 125/2020, convertito in legge n. 159/2020), recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.