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Autotrasporti

Il 31 agosto 2020 la Conferenza Unificata ha approvato le “Linee guida” del trasporto pubblico alla presenza della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, che riportano le condizioni di sicurezza minime che devono essere garantite per il trasporto di passeggeri nel settore dei trasporti e della logistica, ivi comprese le modalità di informazione agli utenti.

In particolare, il provvedimento, molto atteso dalle Categorie del trasporto persone rappresentante da Confartigianato, introduce alcune novità rilevanti per aumentare la capienza dei mezzi pubblici in condizioni di sicurezza e per favorire la ripresa ordinata dell'attività scolastica, economica e culturale del Paese. In sintesi di seguito le principali disposizioni di interesse generale.

- Per aumentare le corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi attraverso procedure semplificate per l’affidamento dei servizi.

- Viene previsto da parte del Governo nella Legge di Bilancio lo stanziamento di 200 milioni per le Regioni e 150 per Comuni e Province per i servizi aggiuntivi di trasporto ritenuti indispensabili per l'avvio dell'anno scolastico.

- A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, dei mezzi del trasporto ferroviario regionale e degli scuolabus del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all’80 %, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. Tale coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell’aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani. Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto potranno essere installati separazioni removibili tra i sedili.

- Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale devono essere installati appositi dispenser, anche in maniera graduale a partire dai mezzi più affollati, per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani.

- Vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali.

- Nel trasporto pubblico locale il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. Nell’eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere resa una autodichiarazione.

Per quanto attiene al trasporto non di linea e agli altri servizi di seguito riportiamo le principali e specifiche indicazioni:

- Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente

- Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati più di due passeggeri, muniti di idonei dispositivi di sicurezza e distanziati il più possibile

- Nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili, l'utilizzo della mascherina non è obbligatorio per il singolo passeggero che occupi i sedili posteriori.

- Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.

Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.

- I limiti precedentemente previsti non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.

Nell’eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione, persone non legate da vincolo di parentela di affinità o di coniugio che condividono abitualmente gli stessi luoghi).

Dette disposizioni sono estese per quanto applicabili anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto utilizzato.

Per i servizi con autobus non di linea (NCC) e autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza, ferme restando le regole già prevista circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio dell'aria ecc., è possibile la deroga al distanziamento interpersonale di un metro purché:

- siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto da contenere il capo del passeggero;

- l'utilizzo di sedili attigui sia limitato esclusivamente all'occupazione da parte di passeggeri che siano conviventi nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, previa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto;

- deve essere sempre esclusa la possibilità di utilizzazione dei sedili contrapposti vis a vis (cosiddetto faccia a faccia) nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilità del gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili contrapposti, dovrà essere comunque, nel corso del viaggio, comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione; resta ferma la possibilità di derogare a tale regola nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al punto precedente;

- sia prevista la misurazione della temperatura per gli utenti prima della salita a bordo del veicolo;

- non sia consentito viaggiare in piedi;

- per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito l'utilizzo di una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;

- ciascun passeggero rilasci, al momento dell'acquisto del biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta:

(i) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;

(ii) di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;

(iii) l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l'Autorità sanitaria competente nell'ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall'arrivo a destinazione de servizio utilizzato;

- Siano evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi, evitando peraltro il più possibile i movimenti all'interno del mezzo stesso. In conclusione riteniamo che, pur rimanendo alcuni margini di possibile miglioramento (relativamente ai quali la Confederazione manterrà attenzione e presidio costante) il testo approvato, frutto di una faticosa mediazione tra Governo ed Enti locali, attenua molte delle preoccupazioni degli operatori del Settore e risulta sicuramente migliorato rispetto alle anticipazioni acquisite dalle discussioni in corso nei giorni scorsi.

(In allegato il testo completo)

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