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Paghe

L'Inps, con il messaggio n. 3805 del 20 ottobre 2022,comunica i casi e le modalità del recupero dell'indennità una tantum di € 200,00 per i lavoratori che non l'hanno ricevuta nel mese di Luglio 2022.

In particolare l'indennità spetta anche per i lavoratori laddove la retribuzione nel mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati dall'Istituto. Tra tali eventi rientrano: i congedi, le sospensioni dal rapporto di lavoro dovute ad ammortizzatori sociali, l'aspettativa sindacale che ha previsto l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, nonché le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.

Si chiarisce, ulteriormente, che l’indennità in esame spetta anche ai lavoratori che, in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato dell'esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore, in virtù di un abbattimento totale della contribuzione.

Inoltre nel caso in cui i lavoratori abbiano reso la dichiarazione tardiva e quindi non avessero percepito l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto ad everla, i datori di lavoro potranno provvedere ad erogare l'indennità, tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, entro e non oltre il 30 dicembre 2022.