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Autotrasporti

Per chiarire lo stato dell’arte della normativa in vigore per gli NCC (noleggio con conducente) dal 13 maggio 2019, riportiamo di seguito le modifiche alla precedente normativa L.21/92.

Art. 3. Servizio di noleggio con conducente. 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. 2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse. 3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.

Art. 11. Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

a) targa del veicolo;

b) nome del conducente;

c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;

d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;

e) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa. 4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Alcune considerazioni: OBBLIGO DEL FOGLIO DI SERVIZIO Anche la normativa precedente, sia pure applicata raramente, prevedeva l’obbligo del “Foglio di Servizio” ovvero della pre-registrazione di ogni servizio con partenza ed arrivo alla rimessa. La nuova legislazione conferma quest’obbligo anche se, per il ritorno in rimessa ad ogni singolo servizio, è prevista la deroga al rientro quando il foglio di servizio registra più prenotazioni. Il FdS cartaceo deve essere conservato in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

Il FdS cartaceo deve avere una numerazione progressiva delle singole pagine da compilare e dovrà contenere: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio.

FOGLIO DI SERVIZIO “ELETTRONICO” Dovrà essere adottato con un decreto interministeriale il prossimo 30 giugno 2019; i dati dovranno essere trattati secondo la vigente normativa della privacy in forma semplificata in quanto ci sono i dati del fruitore del servizio. Al momento non si conoscono le modalità operative.

RIMESSA Viene precisato che la sede operativa del titolare della licenza e almeno una rimessa devono essere nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, ma può disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della stessa provincia previa comunicazione agli stessi comuni. Quest’ultimo concetto può essere modificato dalla “Conferenza Stato-Regioni” che può individuare ulteriori aree territoriali omogenee.

REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE È prevista inoltre l’istituzione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e NCC.

SANZIONI Si ricorda che la normativa degli NCC, in caso di violazioni ripetute, può portare anche al ritiro della carta di circolazione dell’automezzo e dell'autorizzazione. L’evoluzione della normativa è monitorata da Confartigianato.