Lavoro

Nuove indicazioni INAIL: le regole aggiornate per la ripresa dell'attività lavorativa

L’INAIL, tramite la Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, ha diffuso nuove istruzioni operative in merito alla certificazione medica e alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale. Le nuove indicazioni snelliscono le procedure per i lavoratori e per i datori di lavoro.

La novità più rilevante introdotta dall'Istituto riguarda l'abolizione dell'obbligo del certificato "definitivo" per il rientro in azienda. Il lavoratore, infatti, può rientrare in servizio senza necessità di un certificato medico definitivo. Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, risulta sufficiente l'ultimo certificato trasmesso all'INAIL che attesta la conclusione del periodo di prognosi. Dal punto di vista operativo, l'ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro coincide con l'ultimo giorno di prognosi certificata.

Rimane in vigore l'invio telematico della certificazione medica (tramite il Modello 1SS) da parte del medico o della struttura sanitaria. L'INAIL ha precisato che opzioni presenti nel modulo come "primo", "continuativo" o "definitivo" rispondono esclusivamente a esigenze di carattere operativo interno e non incidono sulla valenza giuridica del certificato stesso.

L'Informativa chiarisce anche due casistiche specifiche molto importanti per la gestione aziendale:

- Ripresa anticipata del lavoro: Un eventuale rientro anticipato rispetto alla scadenza della prognosi è legittimo solo se supportato da un nuovo certificato medico che ne modifichi e anticipi il termine. Senza questo nuovo certificato, il rientro in azienda non è consentito.

- Sorveglianza sanitaria: Resta pienamente in vigore la possibilità per il datore di lavoro di attivare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente. Questo passaggio (previsto dall'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008) serve a verificare l'idoneità del dipendente alla sua mansione specifica prima del rientro operativo.