Categoria:
Ambiente e sicurezza

l D.Lgs. 102/2020 entrato in vigore il 28 agosto 2020 prevede nuovi adempimenti per i gestori in tema di Emissioni in Atmosfera.

I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste sono utilizzate nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni devono inviare all’autorità competente una comunicazione con allegata una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Le sostanze soggette a tale obbligo sono relative ad emissioni di:

  • sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)
  • sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata


Per quanto riguarda gli stabilimenti o le installazioni già in esercizio al 28 agosto 2020 si richiede un primo invio della relazione ivi prevista all’autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (entro il 28 agosto 2021).

Per stabilimenti ed installazioni autorizzati come nuovi, o per effetto di modifiche sostanziali dopo il 28 agosto 2020, vige l’obbligo periodico di trasmettere la relazione ogni 5 anni a decorrere dal rilascio o dal rinnovo delle autorizzazioni. Tuttavia, l’obbligo di presentare la relazione in oggetto ogni 5 anni è previsto anche per gli stabilimenti e le installazioni già esistenti al 28 agosto 2021.

In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la sanzione prevista di natura amministrativa pecuniaria, da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500 euro.


In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore dovrà presentare, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del presente comma.

Il gestore degli stabilimenti dovrà pertanto esaminare le schede di sicurezza al punto 2 delle sostanze o delle miscele impiegate nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni (diffuse o convogliate) e valutare se tali prodotti siano classificati:

  • Cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene presentando le seguenti indicazioni di pericolo: H340, H350, H360 (Sezione 2 della scheda di sicurezza);
  • Tossicità e cumulabilità particolarmente elevata limitatamente alle sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
  • Estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 per effetto delle sostanze riportate all’indirizzo hiips://www.reach.gov.it/svhc (candidate list)

Risultano Escluse dall’Obbligo di Trasmissione della Comunicazione in Scadenza:

  • le attività autorizzate per le emissioni in atmosfera in “AVG” o “in deroga” “scarsamente rilevanti”, anche se svolte all’interno di stabilimenti soggetti ad AUA non inerente le emissioni in ATM (autorizzazioni scarichi, gestione rifiuti, ecc…)”;
  • le materie prime (non sostanze o miscele) che durante il processo di trasformazione creano residui con caratteristiche di pericolo equivalenti a quelle oggetto della comunicazione (es. lavorazione legni duri, saldatura inox, lavorazione lapidei, ecc…)

La Determina della Regione Emilia Romagna DPG/2021/15006 del 30/07/2021:

Ritiene trascurabili ai fini della presente valutazione le sostanze/miscele utilizzate come materie prime in ingresso al ciclo produttivo, seppur rientranti nelle categorie di cui sopra, i cui quantitativi di utilizzo (riferiti ad ogni singola sostanza/miscela e all’intero stabilimento) con quantitativi inferiori a 10 kg/anno.

Sopra questi limini, farà fede la relazione tecnica allegata alla comunicazione e l’analisi che verrà fatta dall’autorità competente dopo il suo ricevimento.

Regione Emilia Romagna: Possibilità di Richiedere 90 giorni di Proroga per l’invio della Relazione

Ferma restando la scadenza del 28 agosto 2021 fissata per l’invio della comunicazione, visti i tempi ristretti decorsi tra la determina e la scadenza, la Regione ER ha già confermato la concessione, previa richiesta contestuale all’invio della Comunicazione in scadenza, della proroga di ulteriori 90 giorni per la raccolta dei dati, l’analisi e redazione della Relazione e il suo invio.



Iter riassuntivo in base alla propria autorizzazione.

L’Azienda è Autorizzata in regime

ex Art. 269 (Ordinaria) / AUA / AIA

NO

Azienda Gestore NON è tenuto all’invio della comunicazione e relazione ex art. 271 comma 7bis

Se l’azienda non è autorizzata nei 3 regimi citati, significa che rientra in AVG o Poco Significativo

SI




L’azienda utilizza sostanze o miscele soggette a comunicazione (vedi punto 2 schede di sicurezza)

NO

Azienda Gestore NON è tenuto all’invio della comunicazione e relazione ex art. 271 comma 7bis

/

SI




Vi sono sostanze / miscele alternative?

NO

Il Gestore Trasmette la Relazione dimostrando l’assenza di alternative e l’incompatibilità con le stesse e il ciclo produttivo

Comunicazione da inoltrare entro il 28/08/2021

SI




Le suddette sostanze sono presenti in maniera “significativa nelle emissioni”?

NO

Il Gestore Trasmette la Relazione con l’analisi delle alternative, senza approfondimento sulla fattibilità tecnico-economica degli interventi

Comunicazione da inoltrare entro il 28/08/2021 con possibilità di richiedere 90 giorni di proroga per l’invio della relazione descrittiva




SI

Il Gestore Trasmette la Relazione “Completa” / “Complessa” con analisi delle alternative, e studio di fattibilità tecnico-economica degli interventi

Comunicazione da inoltrare entro il 28/08/2021 con possibilità di richiedere 90 giorni di proroga per l’invio della relazione descrittiva



Stabilimenti / Impianti Esistenti al 28/08/2020

Richieste di Autorizzazione Presentate Dopo il 28/08/2020

(comprese le modifiche ed i rinnovi)

AUTORIZZAZIONE ORDINARIA - AUA

Il gestore di stabilimento in esercizio dovrà redigere entro il 28/08/2021 una RELAZIONE TECNICA nella quale viene analizzata la disponibilità di uso di sostanze/miscele alternative, considerandone i rischi ed esaminandone la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione;

AUTORIZZAZIONE ORDINARIA - AUA

Il gestore di stabilimento in esercizio dovrà redigere ogni 5 anni dalla data di rilascio / rinnovo la Relazione tecnica (di cui sopra).

In caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele il gestore entro 3 anni dalla modifica della classificazione delle sostanze e/o miscele in uso dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del comma 7- bis.

AIA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Il gestore di stabilimento in esercizio dovrà redigere entro il 28/08/2021 una COMUNICAZIONE nella quale viene indicata la presenza delle sostanze / miscele e mentre il termine per il completamento delle valutazioni (Relazione) può essere esteso fino all’invio della successiva relazione periodica (ordinariamente previsto entro il 30 aprile di ogni anno).

AIA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Il gestore di stabilimento in esercizio dovrà redigere ogni 5 anni dalla data di rilascio / rinnovo la Comunicazione, mentre il termine per il completamento delle valutazioni (Relazione) può essere esteso fino all’invio della successiva relazione periodica (ordinariamente previsto entro il 30 aprile di ogni anno).

AUTORIZZAZIONE VIA GENERALE (AVG) Art.272 DLgs 152/06

Il gestore dello stabilimento in esercizio dovrà presentare entro il 28/08/2023 una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06 (AUA).

AUTORIZZAZIONE VIA GENERALE (AVG) Art.272 D.Lgs. 152/06

Il gestore di stabilimento NON potrà utilizzare le sostanze e/o miscele classificate come Cancerogene, Tossiche per la riproduzione o Mutagene e quelle classificate come estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.

In caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele il gestore entro 3 anni dovrà presentare Domanda Ordinaria (art.269) oppure Comunicare la sostituzione della sostanza /miscela con una alternativa non classificata come Cancerogena, Tossica per la riproduzione o Mutagena e/o estremamente preoccupante dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.