Categoria:
Paghe

L'Ispettorato nazionale del Lavoro, con nota dell'11/01/2022 (in allegato), fornisce gli attesi chiarimenti circa l'obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali, adempimento introdotto dall’art. 13, D.L. 146/2021, come convertito dalla L. 215/2021.

Un primo chiarimento riguarda l'ambito di applicazione della norma che, essendo inserita all'interno della disciplina relativa alla sospensione dell'attività imprenditoriale, riguarda i soli committenti che operano in qualità di imprenditori.
Venendo all'ambito soggettivo: i lavoratori autonomi occasionali per cui occorre fare la comunicazione sono quelli riconducibili all'art. 2222 del codice civile (che definisce questo lavoratore come colui che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”) ed all'art. 67 del TUIR per quanto riguarda l'individuazione del regime fiscale applicabile.
L’obbligo di comunicazione preventiva non riguarda dunque, oltre che i lavoratori dipendenti, queste figure:
  • collaboratori coordinati e continuativi (per i quali opera peraltro l'obbligo di comunicazione UNILAVSARE);
  • PrestO e Libretto Famiglia, ovvero le collaborazioni normate dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (nuovi “voucher”);
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina codicistica ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se invece l’attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la prestazione rientra nell'obbligo di comunicazione.
L’obbligo è formalmente in vigore dalla data di entrata in vigore della norma, per cui dallo scorso 21 dicembre, ma – oculatamente – l’INL, nel definire le tempistiche, tiene conto anche del ritardo con cui ha fornito i necessari chiarimenti, intervenuti solo in data 11/01/2021.
In base a questo lettura “flessibile” rientrano nell'obbligo di comunicazione:
- le collaborazioni occasionali avviate dopo l'entrata in vigore della norma (21 dicembre 2021);
- le collaborazioni occasionali iniziate prima del 21 dicembre 2021, ma ancora in essere alla data dell'11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota qui in commento).
In ogni caso la nota chiarisce che sia per i rapporti in essere alla data dell'11/01/2021, sia per quelli iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, vista l'assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il prossimo 18 gennaio 2022, senza che ciò comporti l'irrogazione di alcuna sanzione per tardività.
A regime, cioè per le collaborazioni autonome occasionali avviate successivamente alla data di pubblicazione della nota (cioè dal 12/01/2022), la comunicazione andrà effettuata alla ordinaria scadenza prevista dalla norma, ossa prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
La comunicazione va inoltrata all'Ispettorato del lavoro competente per territorio in ragione del luogo dove si svolge la prestazione; le modalità di effettuazione della comunicazione sono le medesime previste per il lavoro intermittente, per cui, alternativamente, SMS, posta elettronica e più in generale tutte le modalità operative previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso per i lavoratori a chiamata. A tal fine la nota anticipa futuri aggiornamenti degli applicativi in uso, per “adattarli” alla nuova casistica oggetto di obbligo di comunicazione.
Nelle more di questi aggiornamenti procedurali la comunicazione andrà fatta attraverso l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell’ITL competente (in allegato viene fornito il testo integrale della nota, che riporta in calce l'elenco completo degli indirizzi mail degli uffici ITL italiani).
Per il territorio di Forlì-Cesena e Ravenna: ITL.Ravenna‐ForliCesena.occasionali@ispettorato.gov.it
Per venire al contenuto della comunicazione, si richiede l’indicazione, anche nel corpo della mail (non servono dunque allegati), di alcuni contenuti minimi (senza i quali la comunicazione sarà considerata omessa):
  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso, qualora stabilito al momento di effettuazione della comunicazione.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento, purché antecedente rispetto all'inizio dell'attività da parte del collaboratore autonomo occasionale.
Eventuali errori nella comunicazione che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non configurano comunque la fattispecie dell'omissione della comunicazione (da cui la non sanzionabilità).
Per concludere proprio col quadro sanzionatorio, la mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione è passibile di una sanzione amministrativa di importo compreso da € 500 a € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione (il che significa più sanzioni se i collaboratori privi di comunicazione sono più di uno). Non trova peraltro applicazione la procedura di diffida ex art. 13 Dlgs 124/04, per cui non sarà possibile sanare l'omissione “ora per allora” con ammissione al pagamento della sanzione in misura minima.

Documenti