L'Ispettorato nazionale del Lavoro, con nota dell'11/01/2022 (in allegato), fornisce gli attesi chiarimenti circa l'obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali, adempimento introdotto dall’art. 13, D.L. 146/2021, come convertito dalla L. 215/2021.
Venendo all'ambito soggettivo: i lavoratori autonomi occasionali per cui occorre fare la comunicazione sono quelli riconducibili all'art. 2222 del codice civile (che definisce questo lavoratore come colui che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”) ed all'art. 67 del TUIR per quanto riguarda l'individuazione del regime fiscale applicabile.
- collaboratori coordinati e continuativi (per i quali opera peraltro l'obbligo di comunicazione UNILAVSARE);
- PrestO e Libretto Famiglia, ovvero le collaborazioni normate dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (nuovi “voucher”);
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina codicistica ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se invece l’attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la prestazione rientra nell'obbligo di comunicazione.
In base a questo lettura “flessibile” rientrano nell'obbligo di comunicazione:
- le collaborazioni occasionali avviate dopo l'entrata in vigore della norma (21 dicembre 2021);
- le collaborazioni occasionali iniziate prima del 21 dicembre 2021, ma ancora in essere alla data dell'11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota qui in commento).
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso, qualora stabilito al momento di effettuazione della comunicazione.
Eventuali errori nella comunicazione che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non configurano comunque la fattispecie dell'omissione della comunicazione (da cui la non sanzionabilità).
Per concludere proprio col quadro sanzionatorio, la mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione è passibile di una sanzione amministrativa di importo compreso da € 500 a € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione (il che significa più sanzioni se i collaboratori privi di comunicazione sono più di uno). Non trova peraltro applicazione la procedura di diffida ex art. 13 Dlgs 124/04, per cui non sarà possibile sanare l'omissione “ora per allora” con ammissione al pagamento della sanzione in misura minima.