Categoria:
Fiscale e Tributario

Con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2022 scade il termine per la nomina dell’organo di controllo (monocratico o collegiale) o del revisore nelle Srl. L’obbligo di nomina scatta al verificarsi di alcune condizioni, tra queste, il superamento, per almeno due esercizi consecutivi, di una delle soglie dimensionali previste dalla legge. I bilanci di riferimento per verificare il superamento dei parametri saranno quelli relativi agli esercizi 2021 e 2022. Per le società cooperative, sia Spa che Srl, l’organo di controllo è obbligatorio in caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi.

“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina del revisore o dell’organo di controllo al superamento delle indicate soglie, come da ultimo modificate, scatta sempre qualora anche una sola di esse viene superata per due esercizi consecutivi. Allo stesso modo rimane ferma la previsione dell’art. 2577, c. 3, Codice Civile, a norma del quale l’obbligo di nomina in esame cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato nessuno dei sopradescritti parametri.