Categoria:
Affari Generali

L’art. 37 del DL 76/2020 (decreto “Semplificazioni”), prevede che imprese e professionisti sono tenuti a comunicare al Registro Imprese e agli Ordini la propria PEC (ora chiamata “domicilio digitale”) entro il 1° ottobre 2020.

La mancata comunicazione comporterà l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l'irrogazione di una sanzione amministrativa, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’Albo o elenco a cui è iscritto, è disposto che il collegio o ordine di appartenenza diffidi il professionista ad adempiere entro 30 giorni. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’ordine o il collegio commina la sanzione della sospensione dall’Albo o elenco fino a quando non sarà comunicato il domicilio.

Tale obbligo vale anche per le imprese il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio oppure se il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, risulti inattivo.

Nessuna comunicazione è invece dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto al registro Imprese un indirizzo PEC valido e attivo.