Categoria:
Fiscale e Tributario

Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiore a 2 milioni di Euro nel periodo d'imposta 2019 chiarimenti.

Sono sospesi i versamenti scadenti tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020 relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Iva (mese di febbraio e saldo Iva annuale 2019); contributi previdenziali ed assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere versati entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili a partire dalla stessa data;

Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di Euro nel periodo d'imposta 2019 (mini proroga 4 giorni): sospesi tutti i pagamenti scadenti il 16 marzo 2020 relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Iva (mese di febbraio e saldo Iva annuale 2019); contributi previdenziali ed assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria; tali versamenti andranno effettuati entro il 20 marzo 2020;

Contribuenti rientranti in: imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, teatri, sale da concerto, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi di carattere artistico, culturale e religioso, soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali, soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

A titolo indicativo l'Agenzia delle Entrate ha reso noto, con la Risoluzione n.12 del 18/03/2020 e Risoluzione n° 14 del 21/03/2020 alle quali si rimanda, l'elenco dei codici Ateco riconducibili alle attività sopra elencate. Per tali soggetti sono sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali;

per l'Iva la sospensione riguarda solo il versamento dell'Iva di febbraio e del saldo annuale Iva in scadenza entrambi il 16 marzo 2020 (mese di febbraio e saldo Iva annuale 2019) in scadenza a marzo 2020;

i versamenti sospesi dovranno essere versati entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili a partire dalla stessa data. A oggi risultano sospesi i pagamenti scadenti nel periodo tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, derivanti da: ricezione di cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivi, dagli avvisi di addebito dell' Inps, dagli atti di accertamento emessi dalle Dogane e dagli atti esecutivi emessi dagli Enti locali.

Anche le rateazioni in corso delle cartelle di pagamento sono sospese fino al 31 maggio.

I pagamenti relativi agli adempimenti di cui sopra sono posticipati al 30 giugno da versare in unica soluzione.

Disposto anche il differimento al 31 maggio 2020, che slitta al 1° giugno, della rata del 28 febbraio relativa alla rottamazione-ter delle cartelle e della rata in scadenza il 31 marzo del saldo e stralcio.

Non rientrano tra le sospensioni e quindi i pagamenti vanno eseguiti entro le ordinarie scadenza per:

avvisi bonari già ricevuti e tutte le dilazioni in corso di tali avvisi bonari;

avvisi di recupero di crediti d'imposta;

atti di contestazione di soli sanzioni;

avvisi di accertamento emessi in tema di registro;

avvisi di accertamento, inviti di pagamento, solleciti emessi da ogni ente impositore.

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'ente erogatore, al quale fare domanda è l'INPS (la domanda e le relative istruzioni saranno disponibili dalla settimana prossima). Le domande non saranno presentate all'INPS in un click day, ma in via telematica attraverso i canali telematici messi a disposizione sul sito istituzionale dello stesso Ente. Anche per i professionisti iscritti a proprie casse di previdenza è stata data una apertura dal Governo circa la richiesta del bonus dei 600 Euro. Ad oggi però mancano le disposizioni attuative e gli opportuni chiarimenti.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti)

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro;L'ente erogatore, al quale fare domanda è l'INPS (la domanda e le relative istruzioni saranno disponibili dalla settimana prossima). Le domande non saranno presentate all'INPS in un click day, ma in via telematica attraverso i canali telematici messi a disposizione sul sito istituzionale dello stesso Ente. Anche gli Agenti e rappresentanti di commercio potranno richiedere il bonus.

Credito d’imposta per botteghe e negozi - Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il beneficio non è riconosciuto a tutte quelle attività che sono rimaste aperte dopo l'emanazione del DPCM dell'11 marzo e ivi espressamente elencate.

Sospensione degli adempimenti tributari previsti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 tra cui:

Dichiarazione Iva anno d'imposta 2019;

Comunicazione delle liquidazioni Iva trimestrali Iva (LIpe);

Modelli Intrastat relativi a mesi di febbraio, marzo e aprile);

Esterometro relativo al primo trimestre 2020;

Modello Iva TR relativo al primo trimestre 2020;

sembrano sospesi anche gli adempimenti riguardanti l'invio telematico dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate per chi non ha ancora provveduto all'installazione del Registratore Telematico. N.B. I termini degli obblighi di fatturazione (12 giorni per fatture immediate, entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite) non sono stati sospesi.

Non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nell'anno di imposta 2019, viene previsto che non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni:

i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17/03/2020 e il 31/03/2020;

a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per evitare l’applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d’imposta che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame. I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);

oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.