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Patronato Inapa

La novità più importante è l’introduzione della cd. «Quota 103», chiamata anche «pensione anticipata flessibile». I soggetti interessati sono i lavoratori iscritti alle gestioni Inps (dipendenti, pubblici, autonomi) in possesso di 62 anni e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023. Rimangono confermate le principali caratteristiche delle precedenti normative di Quota 100 e Quota 102 (finestre mobili, incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, possibilità di cumulare – ai fini della contribuzione mista).

L’unica differenza è sulla misura della pensione che con quota 103 non potrà essere di importo superiore a cinque volte il minimo (cioè oltre 2.818,75€ lordi al mese) sino al compimento dell’età di 67 anni, raggiunta la quale il limite verrà rimosso. Chi ha maturato i requisiti di Quota 100 o Quota 102 rispettivamente entro il 31 dicembre 2021 o entro il 31 dicembre 2022 e sceglierà di pensionarsi nel 2023 non sarà soggetto al tetto dell’importo.

Introdotto un incentivo per chi raggiunge i requisiti minimi di Quota 103 entro il 31 dicembre 2023 e sceglie di trattenersi in servizio, il dipendente potrà chiedere al datore di lavoro (pubblico o privato) la corresponsione dell'importo di contributi a carico del dipendente (di regola il 9,19%), con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito. In sostanza chi opta per l’incentivo avrà una busta paga più alta ed una pensione più bassa. Per l’applicazione dell’incentivo è necessaria l’adozione di un decreto del ministero del lavoro atteso entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.