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Per previsione legislativa il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (di cui all'art. 1, comma 2 lettere h) (quarantena a seguito di contatto stretto con casi confermati di malattia infettiva diffusiva) e i) (individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico) D.L. 23/02/2020 n. 6) viene equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

L'"allegato 20" del DPCM del 9/8/2020 suddivide i paesi in gruppi, A-B-C-D-E-F.

I lavoratori rientranti da Stati del gruppo A e B (Rep. San Marino, Citta del Vaticano, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito, Irlanda del Nord, Andorra, Monaco) possono circolare liberamente.

A decorrere dal 13 Agosto 2020, chiunque provenga da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, nonostante non siano soggetti al vincolo della quarantena, devono comunicare obbligatoriamente il loro ingresso in Italia e sottoporsi a misure di prevenzione, consistenti nell’ esibizione degli esiti negativi di tampone effettuato nel paese di provenienza nelle 72 ore prima dell'ingresso in Italia, oppure, in alternativa, nell’effettuare un tampone al momento dell'arrivo in aeroporto o stazione ferroviaria o marittima o altri luoghi di frontiera, ove sia possibile, o infine nel proprio domicilio, a cura dell'Ausl territorialmente competente, entro le 48 ore dall'ingresso in Italia.

Il rientro da qualsiasi altro paese prevede un periodo di quarantena.

Procedure da seguire in caso di rientro da paesi con obbligo di quarantena:

- All'infuori dei gruppi A e B il lavoratore deve sempre contattare l'AUSL;

- l'AUSL invia tramite mail all'azienda la comunicazione di prescrizione della quarantena precauzionale per il lavoratore;

- il lavoratore deve farsi fare il certificato di malattia dal proprio medico per tutta la durata del periodo di quarantena, comunicando al medico anche il numero di protocollo della comunicazione dell'AUSL e inviare il protocollo del certificato di malattia all'azienda;

- se entro i 14 giorni il lavoratore fa il tampone ed è negativo, finita la quarantena può rientrare al lavoro previa presentazione al datore di lavoro della comunicazione dell'AUSL del tampone negativo;

- se entro i 14 giorni il lavoratore non ha ancora fatto il tampone, la quarantena si prolunga con necessità di nuovo certificato di malattia e divieto di presentarsi al lavoro fino all'esito negativo del tampone.

Il D.L. 18/2020 art. 26 ha inoltre previsto che "gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e dell'Inps... siano posti a carico dello Stato". Per questo punto siamo però in attesa di circolare Inps sulla procedura da seguire per la richiesta di rimborso.