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Riordino delle detrazioni: Mutuo prima casa

La legge finanziaria 2025 ha previsto il riordino delle detrazioni applicabile ai contribuenti con reddito superiore a €.75.000,00 , modulandole in base al reddito stesso (da 75.000 a 100.000 e oltre i 100.000) e al numero di figli a carico.

Dall'ammontare massimo di spesa sono escluse:

  • spese sanitarie
  • investimenti in start-up e/o PMI innovative
  • interessi passivi di mutui agrari, ipotecari o per costruzione abitazione principale stipulati fino al 31-12-2024
  • premi assicurativi stipulati fino al 31-12-2024
  • rate interventi di recupero edilizio sostenute fino al 31-12-2024

Qualora le spese sostenute superino l'importo massimo detraibile l'Agenzia opera in automatico, previa aggregazione degli oneri per percentuale di detrazione, dando priorità alle spese con detrazione maggiore ma il contribuente può adottare un criterio diverso barrando la casella "Riordino delle detrazioni non automatizzato" introdotto nel quadro RP di Unico2026 .

Sono inoltre stati creati nuovi codici per poter inserire gli oneri in base alla discriminante "anno di stipula/sottoscrizione"

Cosi, per esempio, per i mutui ipotecari acquisto prima casa e sue pertinenze, sono stati introdotti i codici:

  • 7 se stipulati fino al 31-12-2021
  • 48 se stipulati dal 1-1-2022 al 31-12-2024
  • 57 se stipulati dal 1-1-2025


Si ricorda che gli interessi passivi del mutuo sono detraibili per un importo fino a €.4.000,00

complessivi o per ciascun intestatario se il mutuo era stato stipulato fino al 31-12-1992.

La detrazione va ripartita in parti uguali tra tutti i cointestatari del mutuo a prescindere dalle percentuali di possesso. Il possesso, anche in quota, è però indispensabile per fruire della detrazione. Unica eccezione è la possibilità di detrarre anche la quota del coniuge a carico.

In caso di accollo/subentro o rinegoziazione, il mutuo si intende stipulato in questa data.