Categoria:
Fiscale e Tributario

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021 il Decreto Legge n. 3 del 15 gennaio 2021 con cui è stata disposta una mini-sospensione dell’attività di accertamento e riscossione.

E' stata prevista la modifica dell’art. 68 del Decreto Cura Italia per cui adesso con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 (e non più al 31 dicembre 2020), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del DL n. 78 del 2010. Con riferimento alla sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi prevista dall’art. 152, D.L. n. 34/2020, il nuovo decreto ha anche previsto che la modifica della norma citata, per cui nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto Rilancio e il 31 gennaio 2021 (anziché 31 dicembre 2020) sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione,aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta