Categoria:
Fiscale e Tributario

I soggetti passivi che hanno emesso fatture elettroniche oltre i termini stabiliti dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 o che hanno trasmesso i dati dei corrispettivi telematici giornalieri oltre i dodici giorni previsti dall’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015, riceveranno dall’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione nella quale sarà contenuto l’invito a verificare le possibili irregolarità, fornendo, nel caso, i chiarimenti necessari a motivare il ritardo. Gli operatori vedranno recapitate le comunicazioni al proprio domicilio digitale; sarà in ogni caso possibile consultarne il contenuto accedendo al proprio cassetto fiscale o alla propria area riservata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

Qualora l’irregolarità non sia giustificabile, sarà possibile sanare la violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, sempre che non sia già stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, o che non sia stata ricevuta una comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72. L’Amministrazione finanziaria sottolinea, nondimeno, che il contribuente, nel caso in cui decida di correggere il proprio comportamento, potrà avvalersi, entro il 31 marzo 2023, delle sanatorie introdotte dalla legge di bilancio 2013 (L. 197/2022), usufruendo “delle disposizioni previste dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per regolarizzare le violazioni formali (commi da 166 a 173) e le violazioni «sostanziali» (commi da 174 a 178)”.