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Autoriparazione

Sabato 12 febbraio 2021 il MIT ha pubblicato il Decreto, riguardante la semplificazione delle procedure di visita e prova dei veicoli, a seguito di modifiche strutturali e funzionali.

Il Decreto contiene le norme di attuazione previste dall’articolo 78 del Codice della Strada come modificato dall’articolo 49, comma 5-ter, lettera g, del DL “Semplificazioni” convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, individuando le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, per le quali non è prevista la visita e prova presso gli Uffici della Motorizzazione Civile. Gli interventi che rientrano nelle procedure di semplificazione, specificate negli allegati al Decreto, riguardano le seguenti categorie:

1) Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;

2) Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 e N1;

3) Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida;

4) Installazione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili.

Nel Decreto vengono definiti i requisiti e gli adempimenti dei soggetti abilitati all'esecuzione e certificazione delle modifiche, le modalità di aggiornamento della carta di circolazione nonché l'attività di vigilanza da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile. La principale novità introdotta dal Decreto consiste nel fatto che, in luogo dei collaudi, viene prevista una procedura amministrativa, mediante certificazione rilasciata dalle imprese di autoriparazione, abilitate e accreditate presso la Motorizzazione, che attestano la conformità degli interventi di modifica eseguiti sui veicoli. Ovviamente consigliamo le imprese interessate che avevano già depositato le firme in MCTC per svolgere quelle tipologie di attività e coloro che voglio comunque svolgere tali attività di compilare e inviare il modello B allegato al Decreto e inviarlo alla MCTC via PEC.

L'officina autorizzata successivamente rilascerà al cliente l'allegato B a seconda della tipologia di attività eseguita.

Poi per in alcuni casi l'officina dovrà rilasciare una certificazione di origine dei materiali installati e infine dovrà annotare i dati dei veicoli su un Registro Vidimato dalle MCTC.

Al termine di tali operazioni il cliente personalmente o con l'ausilio delle agenzie di consulenza automobilistica dovrà richiedere alla MCTC aggiornamento della carta di circolazione. Nel decreto rimangono ancora parecchi dubbi per consentire alle imprese di lavorare per poter effettuare le attività sopra descritte.

Come associazione abbiamo chiesto un incontro urgente alla MCTC per dirimere i dubbi. Siamo in attesa di essere convocati, vi aggiorneremo successivamente