Lavoro

Sostituzione dei lavoratori in congedo: dal 2026 esteso lo sgravio

La Legge di Bilancio 2026 rafforza le misure a sostegno della conciliazione tra vita privata e lavoro e della parità di genere, introducendo importanti novità in materia di sostituzioni per congedo. L’intervento modifica il Testo Unico su maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001), prevedendo la possibilità di prolungare i contratti a tempo determinato stipulati per sostituire lavoratrici e lavoratori assenti, anche per un periodo di affiancamento successivo al rientro in servizio.

In particolare, il contratto del sostituto può essere esteso fino al primo anno di età del bambino (o entro un anno dall’ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento), favorendo una transizione più graduale e una migliore organizzazione del lavoro.

A chiarire l’ambito applicativo della norma è intervenuto l’INPS con il Messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026. L’Istituto ha confermato che, a partire dal 1° gennaio 2026, lo sgravio contributivo previsto per i datori di lavoro che assumono personale a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo si estende anche al periodo di affiancamento successivo al rientro del lavoratore o della lavoratrice.

Inoltre, il messaggio dell’INPS risolve precedenti incertezze interpretative, chiarendo che lo sgravio si applica indistintamente sia alle lavoratrici sia ai lavoratori in congedo, inclusi i padri.

Resta fermo che l’agevolazione consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (inclusi i premi INAIL) ed è fruibile dalle aziende con meno di 20 dipendenti.

I benefici contributivi sopra evidenziati trovano applicazione anche in caso di sostituzione di lavoratrici autonome, per un periodo massimo di 12 mesi.

Si ricorda, infine, che in sostituzione del lavoratore o della lavoratrice in congedo possono essere assunti anche più lavoratori a tempo parziale, purché la somma dell’orario di lavoro sia pari o inferiore a quella del lavoratore o della lavoratrice sostituiti.