Consulenza Fiscale

Spese di trasferta e rappresentanza

La nuova normativa individua un onere generalizzato di tracciabilità per le spese di vittoalloggioviaggio e trasporto sostenute durante trasferte o missioni lavorative, quale condizione per la non concorrenza dei rimborsi alla formazione del reddito di Lavoro dipendente o autonomo e la deducibilità delle medesime spese ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP.

Chiarimenti di Assonime - Assonime con la circolare n. 26 del 3 dicembre 2025 si sofferma sul nuovo onere di tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza alla luce dell’aggiornato quadro normativo confermando che:

  • solo i pagamenti tracciabili (bonifico, carte, assegni, ma anche app via smartphone collegate a conti correnti attraverso servizi offerti da istituti di moneta elettronica) consentono la non imponibilità in capo al dipendente e la deducibilità in capo all’impresa;
  • l’onere relativo ai viaggi e ai trasporti:
    • riguarda i servizi di taxi e NCC,
    • non riguarda i viaggi con treni, aerei e altri mezzi di linea.
  • in merito ai costi di parcheggio, si auspica un cambio di rotta del Fisco che permetta di ritenere tali spese riconducibili nell’ambito delle spese di viaggio in modo da poter liberare il plafond delle spese non documentabili esente nel limite di 15,49 euro (25,82 euro per le trasferte all’estero).

Si ricorda che, secondo quanto chiarito dalla risposta ad interpello n. 188/2025:

  • per le trasferte e missioni all’estero, i rimborsi di spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto non sono soggetti a tassazione, anche se le spese sono state sostenute con mezzi non tracciabili (ad esempio, contanti);
  • per le trasferte e missioni in Italia, resta invece l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per poter beneficiare della non imponibilità dei rimborsi.