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Paghe

Il requisito fondamentale per la concessione della decorazione è l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi. Pertanto la decorazione può essere concessa ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti o pensionati/e: 1. di imprese pubbliche e private; 2. di società cooperative, anche se soci delle medesime; 3. di aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, 4. ai lavoratori e lavoratrici dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale. Pertanto sono esclusi i dipendenti dello Stato, Regione, Province, Comune ed Enti Pubblici; i lavoratori coloni, mezzadri, coltivatori diretti, domestici; i dipendenti di Studi professionali ed Enti Morali.

Il candidato deve essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, pena l'esclusione dal bando, dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; aver compiuto, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, 50 anni di età; aver prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni documentabili alle dipendenze di una o più aziende, purché il passaggio da un’azienda all’altra non sia stato causato da demeriti personali. Non costituiscono ragioni di interruzione le vicende che implichino successioni nella titolarità dell’azienda o trasformazioni della medesima. Deve inoltre essere dimostrato con idonea documentazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli: a) l’essersi particolarmente distinto per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale; b) l’avere, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico produttivo migliorato l’efficienza degli strumenti delle macchine e dei metodi di lavorazione; c) l’avere contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; d) l’essersi prodigato per istruire e preparare le nuove generazioni all’attività professionale. LAVORATORI ALL’ESTERO Per i lavoratori italiani all’estero di cui all’art. 5 della legge n. 143 del 5 febbraio 1992 le eventuali candidature dovranno essere presentate alla Rappresentanza diplomatica o all’Ufficio consolare di riferimento.