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Con circolare n.35 del 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'innalzamento del limite massimo dei Fringe Benefit ad € 600,00 ed alla sua tassazione in caso di superamento.

Il Decreto Aiuti-bis modifica per il periodo d'imposta 2022 la disciplina dei fringe benefit:

- include tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

- innalza da € 258,23 ad € 600,00 il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei fringe benefit.

Con la circolare in esame l'Agenzia chiarisce alcuni aspetti riguardo le modifiche apportate dal Decreto Aiuti-bis:

1) in merito al rimborso per il pagamento delle utenze domestiche, l'Agenzia ritiene che le stesse debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.

Per eventuali controlli, sull'inclusione delle utenze sopra descritte tra i fringe benefit, è necessario che il datore di lavoro acquisca e conservi la documentazione necessaria per giustificare la somma spesa.

2) per quanto riguarda la tassazione in caso di superamento della soglia di € 600,00 del fringe benefit, l'Agenzia chiarisce che la deroga prevista dall'art 12 del Decreto Aiuti-bis riguardi esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie dei fringe benefit, senza comportare quindi alcuna modifica al regime di tassazione in caso di superamento.

Per cui nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore di fringe benefit del lavoratore superi la soglia di esenzione di 600,00 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto.