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Confartigianato Persone

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 all’articolo 1, nei commi da 2 a 7, ha istituito un fondo per l’assegno universale e i servizi alla famiglia, prevedendo l’adozione di successivi provvedimenti normativi in materia fiscale per l'introduzione di un assegno unico universale. Successivamente, con la legge 1° aprile 2021, n. 46, è stata conferita delega al Governo per l'introduzione dell'assegno unico universale per figli a carico. Ora, sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021 è stato pubblicato il decreto legge 8 giugno 2021, n. 79 recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.” che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, istituisce un Assegno temporaneo per i figli minori e introduce una norma volta ad adeguare gli importi relativi all'Assegno al Nucleo Familiare; qui i contenuti.

Destinatari del beneficio in argomento sono i nuclei familiari che non abbiano diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente di specifici requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno e economici.

Requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno: il richiedente l'assegno temporaneo deve essere cumulativamente:

1. cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2. soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

3. domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico fino al compimento del diciottesimo anno d'età;

4. residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Requisiti economici e Misura dell’assegno temporaneo

Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, calcolato per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni (DPCM n. 159/2013, articolo 7). L'assegno temporaneo viene erogato per ciascun figlio minore e l’importo viene determinato sulla base del valore ISEE secondo gli scaglioni indicati nella tabella allegata al DL, e in relazione al numero dei figli minori. L'importo massimo per ciascun figlio - corrisposto in presenza di un valore ISEE fino a 7000,00 euro - è pari a 167,50 euro elevato a 217,80 euro per i nuclei familiari con almeno 3 figli. L'importo minimo spettante per ciascun figlio - corrisposto in presenza di un valore ISEE fino a 50.000,00 euro è pari a 30 euro, elevato a 40 euro per i nuclei familiari con almeno 3 figli. Nessun assegno spetta per valori ISEE superiori a 50.000,00 euro. Gli importi spettanti sono maggiorati di 50,00 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS telematicamente, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto stesso entro il 30 giugno 2021; i soggetti abilitati oltre agli interessati sono esclusivamente gli Istituti di patronato. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno, entro due mesi dalla variazione stessa, deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata; dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d'ufficio, ovvero viene adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

Decorrenza

L'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, l'assegno sarà riconosciuto con decorrenza luglio 2021 e con corresponsione degli arretrati.

Modalità di pagamento

L'erogazione dell'assegno, che non concorre alla formazione del reddito, avviene mensilmente mediante accredito su IBAN del richiedente o mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore. Compatibilità L’assegno temporaneo è incompatibile con l'Assegno per il Nucleo Familiare mentre è compatibile con:

➢ il Reddito di cittadinanza;

➢ la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;

➢ l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori concesso dai Comuni;

➢ l’assegno di natalità;

➢ il premio alla nascita;

➢ il fondo di sostegno alla natalità;

➢ le detrazioni fiscali.

Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l'assegno viene corrisposto d'ufficio unitamente a questo e con le stesse modalità, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante per ciascuna mensilità; il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di RdC relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza.

Ai fini della determinazione del reddito familiare fissato per il diritto al Reddito di cittadinanza l’assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali. Maggiorazione degli importi degli Assegni per il Nucleo Familiare A decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti destinatari dell’Assegno al Nucleo Familiare, percettori di importi mensili superiori a zero, viene riconosciuta una maggiorazione di 37,50 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55,00 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.