Cigo per emergenza climatica - approvata la Legge di conversione
In data 13 settembre 2023 la Camera dei Deputati ha approvato la Legge di conversione del D.L. n. 98/2023.
Il decreto prevede specifiche diposizioni, per la tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, in merito ai trattamenti di CIGO e CISOA.
L'art 1 introduce una deroga transitoria per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023 dovute a casi di eccezionale emergenza climatica.
La deroga, in riferimento alle disposizioni dell’ art. 12, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 148/2015, è prevista per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini ed imprese industriali ed artigiane esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.
L'art 1 specifica inoltre che per tale tipologia di CIGO non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
In merito alla richiesta di cassa integrazione sopra citata l'Inps con messaggio 2729 del 20 luglio 2023 ha già fornito indicazioni riguardo il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale, a seguito della sospensione o riduzione delle attività lavorative dovute alle eccezionali ondate di calore.
In sostanza l'Istituto specifica che la valutazione non deve essere effettuata solamente in riferimento al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.
Si rammenta infine che è legittimo il ricorso all’ammortizzatore anche in quei casi in cui sia il responsabile della sicurezza dell’azienda a disporre la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Sempre l'Inps, con circolare n. 73 del 3 agosto 2023, ha evidenziato inoltre che non trova applicazione il principio generale in base al quale, per accedere ai trattamenti in esame, i lavoratori devono possedere un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.