Categoria:
Fiscale e Tributario

Dal 1° gennaio 2022 il divieto scatta quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (si tratta dello stesso limite già vigente per gli assegni bancari e postali che, se emessi per importi pari o superiori a quella cifra, devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità - comma 5 dello stesso articolo 49, Dlgs n. 231/2007).
Il trasferimento, quale ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando avviene con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

Si considera frazionata un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore al tetto stabilito, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a quel limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrono elementi per ritenerla tale (articolo 1, comma 2, lettera v), Dlgs n. 231/2007). Pertanto, come chiarito nelle faq del Mef (n. 7), non c’è violazione se il trasferimento complessivamente oltre soglia discende da più operazioni distinte (ad esempio, nel caso di singoli pagamenti effettuati presso le singole casse di diversi settori merceologici nei magazzini cash and carry) oppure quando la pluralità di pagamenti è connaturata all’operazione stessa (come per i contratti di somministrazione) ovvero è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (ad esempio, per il pagamento a rate). In tali ultime ipotesi, l’amministrazione può comunque valutare, caso per caso, se sussistono elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto di legge.