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Fiscale e Tributario, Alluvione

È stato convertito in legge n. 170 del 27 novembre 2023 il Decreto-Legge n. 132 del 29 settembre 2023, cosiddetto “Decreto Proroghe” contenente anche misure di carattere fiscale quali:

  • proroga del termine per effettuare i versamenti sospesi da parte dei contribuenti interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito a maggio 2023 alcuni territori dell’Emilia-Romagna, Toscana e Marche dal 20 novembre 2023 al 10 dicembre 2023;

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Fiscale e Tributario, Affari Generali, Alluvione

Il Decreto Alluvioni, per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, ha sospeso dal 1° maggio al 31 agosto 2023 i versamenti e adempimenti tributari, nonché i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

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Confartigianato Persone, Credito, Alluvione

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato per il bando 27.000.000 di Euro. Possono presentare domanda i cittadini residenti nei Comuni delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini proprietari di un veicolo di categoria M1, ciclomotore o motociclo, a esclusivo uso privato, danneggiato dagli allagamenti dovuti all’esondazione dei corsi d’acqua in conseguenza delle forti e prolungate piogge verificatesi nel mese di maggio 2023.

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Fiscale e Tributario, Alluvione

I contribuenti residenti nelle zone di Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpite dai gravi eventi alluvionali del mese di maggio hanno tempo fino al 2 ottobre per presentare la domanda di adesione alla rottamazione quater delle cartelle. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con un comunicato stampa del 22 settembre 2023, con cui ha specificato che l’adesione alla rottamazione quater dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.